Dirigenti
 
Dirigenti
Incisioni
Contatti
Area Privata

 

Il Consiglio, i Collaboratori   e lo Statuto

 

 

 
     

 

Presidente Mario Brothel

Vice Presidente Paola Mascagni

Segretario Antonino Fei

Tesoriere Alessandra Lucchetti

Consigliere Riccardo Segato

Consigliere Patrizia Rossi

Direttore Artistico Massimo Merone

 

 

Collaboratori della Presidenza e rapporti con Enti Comunali, Provinciali e Regionali: Affrico Tortora Antonino Fei

Responsabile Archivio: Rinaldo Fantaccini

Responsabile della tenuta del sito dell'Associazione: Clementina Rossi

- Addetto stampa: Monica Cimbali

Presidenti dalla Fondazione ad oggi

Sabatino Cocco 1989 - 1991

Fabrizio Fantaccini 1992 - 2001

Florio Berti 2002 - 2005

Paolo Toschi Gallina 2006 -2008

Mario Brothel 2009 -

 

 

 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
"AGER COSANUS”

 

Art.1 – Costituzione

1. E’ costituita con sede in Orbetello (GR) alla Via Guerrazzi, n. 8 l’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “Associazione Musicale Ager Cosanus” di seguito detta Associazione.
2. L’Associazione è senza fini di lucro, assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile, e quella di “ente non commerciale” ai fini fiscali. .  L’organizzazione dell’Associazione è basata sui principi democratici.

Art. 2 - Finalità

1. L’Associazione opera sull’intero territorio Nazionale ed è civile, libera, apolitica e apartitica, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale allo scopo di:

  1. promuovere e favorire ogni attività diretta a studiare, incrementare, estendere e migliorare la conoscenza della musica, intesa come approfondimento culturale e dell’arte musicale in generale;
  2. promuovere ed organizzare o partecipare assieme ad altre strutture ed Enti all’organizzazione di concerti, incontri, seminari, conferenze, stage, concorsi, premi, lezioni, dibattiti, dimostrazioni pratiche, rassegne, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, recitazione, attività artistiche in genere ed ogni altro evento socio-culturale;
  3. istituire borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici per incentivare ricerche culturali, anche relative alle tradizioni popolari del comprensorio sud della Provincia di Grosseto e dell’intera Maremma;
  4. svolgere attività editoriale, letteraria e musicale per la diffusione e la divulgazione dell’operato dell’ Associazione;
  5. partecipare e contribuire allo sviluppo delle attività di altre strutture con finalità analoghe, stabilendo gli opportuni collegamenti ed eventualmente coordinandone le iniziative;
  6. collaborare con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le Università, i Conservatori di Musica, nonché con Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri;
  7. promuovere iniziative tese alla valorizzazione, alla difesa ed alla salvaguardia del patrimonio culturale che costituisce la specificità del territorio Maremmano;
  8. svolgere attività caritatevoli e filantropiche a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e di Istituzioni che direttamente si occupano di persone che si trovano in condizioni di disagio sociale;
  9. svolgere, infine, qualunque altra attività affine a quelle precedentemente indicate.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell’Associazione è fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea da adottare a maggioranza assoluta dei suoi componenti in data fino a novanta giorni prima della scadenza.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato Artistico;
e) il Collegio dei Probiviri: (ove   l’Assemblea decida di nominarlo);

Art. 5 - L’assemblea degli Aderenti

1. L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione. Le delibere dell’Assemblea, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci.
2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Presidente, che la presiede,  almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e patrimoniale e del bilancio preventivo;
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà, in prima e in seconda convocazione, minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, (mail, whatsapp, sms) fax o telegramma presso l’indirizzo da ciascuno comunicato in forma scritta all’Associazione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
3. La convocazione in via straordinaria  può avvenire a cura del Presidente autonomamente, o su richiesta di almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti in proprio o per delega.
5. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un solo voto e non può essere portatore di più di una delega.
6. Compiti dell’Assemblea sono:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
b) eleggere uno dei tre membri del collegio dei probi viri;
c) approvare il programma delle attività;
d) approvare il rendiconto economico e patrimoniale;
e) approvare il bilancio preventivo;
f) approvare le richieste di redazione di nuovo Statuto o di modifica dello stesso con le maggioranze di cui all’art. 23;
g) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altro ente.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 23 e 24 per le delibere circa i punti f e g .
8. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente che la presiede e dal Segretario.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, di cui uno, il Direttore Artistico - Maestro del Coro , è membro di diritto, sei eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. Le sessioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza degli intervenuti alla sessione del Consiglio.
5. Possono essere eletti consiglieri i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa;
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono essere sottoscritte da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario; devono inoltre essere messe a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 -  Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvedono alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto qualora per qualsiasi ragione venga a perdere la maggioranza dei componenti.

Art. 8 -  Compiti del Consiglio Direttivo

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) predisporre il rendiconto patrimoniale e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea per  le delibere conseguenti;
c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività sociali;
d) attuare le finalità previste dallo Statuto e valutare le proposte avanzate dall’Assemblea degli Associati;
e) predisporre e approvare il programma operativo annuale dell’Associazione e sottoporlo all’approvazione finale dell’Assemblea;
f) adottare il programma artistico proposto dal comitato artistico e portarlo a conoscenza dell’Assemblea;
g) predisporre eventuali regolamenti per organizzare l’attività dell’associazione;

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può avvalersi della collaborazione offerta, in forma volontaria e non retribuita, di associati per l’assolvimento dei compiti organizzativi concordati con il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

Art. 11 – Il Segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, è responsabile per tutto quanto necessario al buon funzionamento e organizzazione dell’attività associativa con facoltà di delega ad altri associati per specifiche funzioni, quali: la cura dell’archivio delle partiture e del materiale, la redazione dei verbali delle riunioni, la tenuta (del libro degli associati), del libro delle assemblee e del libro del Consiglio.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il tesoriere cura l’amministrazione contabile dell’Associazione e si incarica della tenuta del libro di cassa e redigere rendiconto, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio. Fa visionare agli associati che ne fanno richiesta il libro di cassa e i documenti bancari, in sua presenza, presso la sede dell’Associazione.

Art. 13 -  Il Comitato Artistico

1. Il Comitato Artistico è nominato dall’ Assemblea che sceglie tra una rosa di coristi proposti dal Consiglio uscente, ed è composto da cinque elementi, quattro del coro più il Direttore Artistico, che lo presiede. In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi altro motivo di uno dei componenti, l’assemblea è titolare del potere di nomina del successore.
2. Compito del Comitato Artistico è la predisposizione del programma artistico da sottoporre alla discussione del Consiglio direttivo e successivamente alla ratifica dell’Assemblea.

 Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate;
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Il Consiglio Direttivo può stabilire particolari rimborsi a titolo risarcitorio per l’attività del maestro, di eventuali orchestrali o altri eventuali collaboratori tecnici.

Art. 15 - Il bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo il rendiconto economico e patrimoniale e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
2. Dal rendiconto economico e patrimoniale dovranno risultare i beni e i contributi ricevuti, le spese sostenute per le attività, ogni qualsiasi altra operazione che abbia comportato entrate, spese e movimentazioni economico/patrimoniali.
3. La durata dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio è annuale e coincide con l’anno di calendario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. L’associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione medesima, salvo imposizioni di legge.
5. Gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Art. 16 - I soci

Gli appartenenti all’Associazione sono così classificati:
SOCI ORDINARI: sono coloro che fanno parte del coro dell’Associazione compreso il Maestro Direttore del Coro e il Direttore Artistico.
Il Socio Ordinario rimane tale fino a che non pone termine alla sua attività artistica nell’ambito dell’Associazione.
SOCI SOSTENITORI: sono coloro che contribuiscono concretamente alla vita dell'associazione attraverso prestazioni professionali non retribuite.
Per i soci è garantita l’uniformità del rapporto associativo.
L’ammissione dei soci all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente e nel caso di soci ordinari previo parere vincolante del Direttore in merito alle qualità tecnico-canore del candidato.  
La domanda di ammissione a SOCIO ORDINARIO o SOCIO SOSTENITORE, deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere oltre ai dati anagrafici e fiscali, l’accettazione allo Statuto nonché ai Regolamenti eventualmente emanati. L’appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni degli Organi Direttivi secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, sia verso gli altri Soci che nelle relazioni esterne.

Art. 17 – Diritti e doveri dei soci.

Il socio è obbligato al versamento della quota annuale.
I  soci dal momento dell’ammissione hanno  diritto a partecipare alle assemblee sociali e godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
E’ obbligo dei soci:
a) rispettare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
b) partecipare con impegno, serietà e con la massima assiduità possibile alle prove fissate dal Maestro del Coro ed agli impegni approvati dal Consiglio, avvisando tempestivamente sempre il Segretario per le indisponibilità;
c) custodire sotto la propria responsabilità le partiture e ogni altro materiale che viene loro affidato per la realizzazione dei fini sociali.
d) il socio non può svolgere o tentare di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni, anche morali all’Associazione.
Tutte le prestazioni artistiche sono fornite a titolo gratuito.

Art. 18 - Recesso e esclusione del socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione per i seguenti motivi:
a) per morosità nel pagamento della quota associativa; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, malgrado l’invito formale da parte del Consiglio Direttivo, comporta automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità
b) dietro presentazione di dimissioni scritte motivate; le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci
c) per provvedimento di espulsione, secondo le modalità di cui al successivo comma e
d) per decesso
e)il socio dimissionario, radiato/espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale. E’ altresì tenuto alla restituzione di tutto il materiale didattico e non, ricevuto dall’Associazione. Detta disposizione vale anche per gli eredi del socio deceduto.
Gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci consistenti in richiamo formale, sospensione o espulsione sono adottati dal consiglio direttivo. Il socio richiamato, sospeso o espulso può ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento, al Presidente del collegio dei probi viri, il quale entro 15 giorni convocherà il collegio e decidere in conformità alla prassi o al proprio regolamento interno. Qualora il Collegio dei probi viri confermi il provvedimento, è facoltà del socio ricorrere all’Assemblea dei soci. Il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento. La ratifica finale sarà a carico dell’Assemblea dei soci e la votazione avverrà a scrutinio segreto e con la maggioranza della metà più uno dei presenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Art. 19 - Il Direttore Artistico – Maestro del Coro

1. Il Consiglio Direttivo ha il potere di nomina e di revoca della carica di Direttore Artistico - Maestro del Coro. La nomina deve essere conferita a persona di provata esperienza e professionalità. Il Direttore  artistico Maestro del coro fa parte del Comitato artistico e se ne avvarrà della collaborazione.

Art. 20 -  Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri (di seguito il "Collegio") è composto di almeno tre membri: uno proposto dal Presidente, uno dal Consiglio e uno eletto dall'Assemblea e nomina al suo interno un Presidente. Esso ha il compito di:
a) vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto;
b) esercitare un controllo sulla corretta tenuta della contabilità dell'Associazione, potendo a tale scopo compiere le necessarie verifiche sulle apposite scritture;
c) risolvere, in prima istanza, ogni eventuale controversia che possa sorgere all'interno dell'Associazione tra i soci e l’Associazione o tra i soci stessi; per la risoluzione di tali controversie, il Collegio giudicherà da arbitro amichevole compositore senza formalità procedurali. Il giudizio del Collegio è appellabile secondo le modalità descritte al precedente art. 18.
2. Ogni membro del Collegio dura in carica tre anni e può essere rieletto per un numero indeterminato di volte. In caso di revoca o dimissioni di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione, con riserva di ratifica assembleare. Non possono far parte del Collegio i membri in carica del Consiglio Direttivo.

Art. 21  -  Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli associati è stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Presidente la presenta a ratifica all’Assemblea. La quota non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
La quota non è trasmissibile, se non per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 22 -  Risorse economiche

1. L’associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da quote sociali, contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni  Pubbliche, liberalità  private.
2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con due firme congiunte del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Art. 23 -  Nuovo Statuto e modifiche allo Statuto

1. Le proposte di un nuovo Statuto e di modifiche allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati. Il trasferimento della sede associativa in altra sede dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 24 -  Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea con le maggioranze di cui all’art. 23.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro con le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.  25  -  Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile art. 36 e seguenti in materia di associazioni non riconosciute ed alle vigenti disposizioni legislative

Orbetello

Il Presidente Mario Brothel

Il Segretario Domenico Attilia